La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18046 del 20 agosto 2014, ha confermato che in caso di somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente conversione del rapporto di lavoro sull’utilizzatore (art. 27 D. Lgs. 66/2003), relativamente al risarcimento del danno dovuto al lavoratore, trova applicazione l’art. 32 della Legge n. 183/2010 (c.d. “Collegato lavoro”) che prevede un’indennità risarcitoria nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.