La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21250 dell’8 ottobre 2014, ha stabilito che in caso di infedele, omessa o tardiva denuncia contributiva mensile all’INPS (nel caso di specie tramite i modelli DM10) di rapporti lavorativi o di retribuzioni erogate, anche se risultanti dai libri la cui tenuta è obbligatoria, si configura il reato di “evasione contributiva (ex art. 16, comma 8, lettera B, della L. n. 388/2000) e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva (ex art. 6 comma 8, lettera A, della L. n. 388/2000).
Spetta, infatti, al datore di lavoro inadempiente l’onere di dimostrare la mancanza dell’intento fraudolento e quindi la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della corretta annotazione dei dati sui libri di cui la tenuta è obbligatoria.
Fonte: Corte di Cassazione