Con la sentenza n. 25147/2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva sottratto, ma non ceduto a soggetti terzi, dati aziendali non protetti da password.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale condotta del lavoratore, prendendo in considerazione l’articolo 52 del CCNL del settore chimico, sia riconducibile a mancanza di diligenza sul lavoro. Alla violazione del suddetto articolo viene prevista la possibilità di recesso.
Infine, la Corte ha affermato l’irrilevanza della mancata protezione, da parte di specifiche password, dei documenti sottratti. Difatti, tale circostanza non autorizza in nessun modo il dipendente a procedere ad una appropriazione per proprie finalità dei predetti dati aziendali.
Fonte: Corte di Cassazione