Bonus irpef 2020 non si perde in cassa.
Con l’art. 128 del decreto legge 34/2020, decreto rilancio, viene inserita una norma riguardante l’erogazione del bonus irpef di 80 euro, detto comunemente bonus Renzi, ai dipendenti che hanno il rapporto sospeso in cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale.
In particolare, la norma prevede che il bonus spetta anche se l’imposta lorda sia inferiore alla detrazione spettante da lavoro dipendente, sempre che tale effetto sia riconducibile alla fruizione dell’ammortizzatore sociale per causale COVID19 nell’anno 2020. In buona sostanza il legislatore offre una preziosa protezione ai dipendenti che si potrebbero trovare in una situazione di incapienza “indotta” dalla presenza dell’indennità di cassa o assegno ordinario.
Lo stesso meccanismo riguarda il nuovo trattamento integrativo che sostituirà il bonus irpef a partire da luglio 2020.
L’eventuale bonus non attribuito per via della fruizione degli ammortizzatori COVID19, sarà riconosciuto dal datore di lavoro nella prima retribuzione utile o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In attesa delle opportune indicazioni da parte dell’Agenzie delle Entrate, resta da chiarire come il sostituto di imposta determinerà se il bonus sarebbe stato spettante in caso di non ricorso all’ammortizzatore sociale; con buona probabilità si dovrà effetture una determinazione del reddito considerando, per i mesi in cui il dipendente ha fruito delle indennità derivanti dagli ammortizzatori sociali, il reddito che avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente.
Di contro, sembra pacifico che un dipendente che nell’anno 2020 si ritrovi con un reddito più basso del previsto, anche in caso di fruizione di ammortizzatori sociali, e per effetto di tale diminuzione diventi destinatario del bonus irpef o del trattamento integrativo, le misure saranno spettanti.
La redazione