Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto del 29 ottobre 2015 di attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
Riassumendo quanto previsto dal Decreto, l’ASDI è concesso ai lavoratori che:
- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
- siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
- non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto servizio per l’impiego competente è quello nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza del richiedente l’ASDI.
L’ASDI, pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita (con delle maggioraizoni per i carichi di famiglia), è erogata mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.
La domanda dell’ASDI deve essere presentata telematicamente all’INPS, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni.
I moduli e le modalità di presentazione della domanda sono resi noti dall’INPS entro quindici giorni dall’ entrata in vigore del decreto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale