2 Ottobre 2023

Notizie dal Mondo del lavoro, previdenza e fisco

Artigiani e commercianti: contribuzione per l’anno 2015

Con circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l’Inps comunica le linee guida per la contribuzione di artigiani e commercianti per l’anno 2015.

Nello specifico, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Per quanto rigaurda il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, esso è pari a € 15.548,00.

Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il suddetto minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare in oggetto.

Fonte: Inps

In Primo Piano

Continua a leggere

Crescono le informazioni ai datori di lavoro 

L’istituto di previdenza sociale con il messaggio n. 3396 del 2023 ha reso noto che invierà con frequenza periodica ticket Cassa Integrazione e Fondi inerenti alle competenze maturate nei mesi precedenti a datori di lavoro e loro intermediari. Si...

Come va lo Smart Working nel mondo?

Introduzione Lo Smart Working, dopo l'inizio della pandemia di COVID-19, è diventato uno dei temi più dibattuti nel mercato del mondo del lavoro nonché una realtà sempre più comune. L’emergenza sanitaria ha rappresentato per il lavoro da remoto un...

Lavoro agile, super fragili: proroga al 31 dicembre

Per lavoratori c.d. “super fragili” del settore pubblico e privato arriva la proroga al 31 dicembre 2023 con riferimento alla procedura semplificata per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, la cui data di scadenza era prevista per il...