Con circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l’Inps comunica le linee guida per la contribuzione di artigiani e commercianti per l’anno 2015.
Nello specifico, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Per quanto rigaurda il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, esso è pari a € 15.548,00.
Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il suddetto minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare in oggetto.
Fonte: Inps