Con la circolare 4 del 29 agosto 2018, l’Anpal ha fornito chiarimenti in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
Tenuto conto dell’attuale quadro regolatorio, europeo e nazionale, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE.
A tale riguardo, si specifica che il riferimento al requisito della “residenza”, di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.
Fonte: Anpal