Ai dirigenti non si applica il divieto di licenziamento. Il Decreto di agosto ha prorogato fino al 31 dicembre il termine entro cui permane il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa misura prevista a tutela dei lavoratori dipendenti non si applica alla categoria dei dirigenti.
Il legislatore ha voluto escludere i dirigenti dall’ambito di applicazione della proroga del divieto dei licenziamenti individuali. A tali rapporti non si applica né la tutela reale, né quella obbligatoria restando in vigore la libera recidibilità secondo gli artt. 2118 e 2119 c.c.
Sono previste, però, due tutele a favore dei dirigenti che consistono nell’obbligo della forma scritta del licenziamento e il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento discriminatorio.
Ai dirigenti non si applica il divieto di licenziamento