27 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Reddito da lavoro dipendente e welfare aziendale

Sconti Irpef e bonus. Cosa scrive l’Agenzia delle Entrate? Prime indicazioni sul reddito da lavoro dipendente con la circolare n. 5/E. Il documento diffuso dopo le novità giuridiche inserite nell’ultima legge di Bilancio e nel decreto legge ‘Anticipi’. 

 Nel documento, secondo quanto si legge, le indicazioni riguardano in diversi punti il welfare aziendale, i prestiti erogati ai dipendenti, la detassazione dei premi di risultato e il trattamento integrativo  (speciale) per i lavoratori del comporto turistico, ricettivo e termale. 

Welfare aziendale

Nella parte dedicata al welfare aziendale, l’Agenzia ribadisce i limiti di non concorrenza dei fringe benefit per l’anno di imposta 2024 che ricordiamo essere pari a: 

  • Euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico; 
  • Euro 1.000 per gli altri lavoratori. 

L’istituto ricorda che in caso di superamento dei limiti, l’intero importo concorre alla formazione del reddito.

Tra le novità introdotte anche la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le “spese per l’affitto della prima casa» o quelle “per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”. 

L’Agenzia delle Entrate sul punto ritiene valide, se compatibili, le  istruzioni già fornite con le circolari 1° agosto 2023, n. 23/E, e 4 novembre 2022, n. 35/E alle quali la stessa rinvia per gli aspetti di dettaglio.

L’Istituto chiarisce che per nozione di “prima casa” (termine usato dal legislatore) debba intendersi l’abitazione principali posseduta sulla base di un titolo idoneo.

 Con riguardo, invece, alla locuzione “spese per l’affitto”, si ritiene che debba farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Prestiti erogati ai dipendenti

Il decreto ‘Anticipi’ è intervenuto sulla determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al dipendente oppure al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da soggetti terzi.

In particolare, ferme restando le modalità di determinazione già note, sono state riviste le modalità di determinazione del TUR che non è più quello vigente al 31 dicembre di ogni anno. 

In particolare, per la determinazione del tasso rileva la tipologia del prestito, secondo il seguente schema:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; 
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

Detassazione dei premi di risultato

Anche per l’anno 2024 è stata confermata l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5% (anziché del 10).

Poiché  la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabili le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E alle quali rinvia per gli aspetti di dettaglio. 

Trattamento integrativo speciale

Al fine di sostenere il settore turistico e ricettivo, ai dipendenti viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario eseguite durante le giornate festive.

La misura in commento trova applicazione solo per le prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 in favore di lavoratori del settore che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Per vedersi riconosciuto il trattamento in commento, il lavoratore deve farne apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

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