L’istituto previdenziale informa che in caso di mancato adempimento, le Sedi, “dopo aver attivato le opportune sinergie, cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primarie”. Viene precisato in seguito che le posizioni chiuse d’ufficio non potranno più essere riattivate.
L’inps con la Circolare INPS 172/2010 ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva, secondo cui le aziende che operano con sedi dislocate in più aree del territorio Italiano, in possesso di più posizione contributive, sono tenute obbligatoriamente ad accentrare gli adempimenti in un’unica posizione.
Naturalmente esistono eccezioni e casi particolari, come ad esempio:
- Aziende con posizioni contributive caratterizzate da obblighi contributivi differenti: dunque è possibile accentrare solo posizioni contraddistinte da omogeneità nella classificazione ai fini contributivi.
- Datore di lavoro che svolge attività con diverse finalità economiche: anche in tal caso non sarà possibile procedere con l’accentramento.
Il punto 5 della Circolare INPS 172/2010 provvede a definire le modalità operative con cui effettuare la richiesta di accentramento, in particolare, Aziende e Intermediari potranno usufruire di un’apposita procedura fruibile dal menu dei servizi INPS on line (iscrizione e variazione azienda / Comunicazione accentramento/unità operativa).
Un importante elemento della circolare in commento ci viene fornito al punto 4 , in quanto viene specificato che anche le aziende già autorizzate all’accentramento contributo alla data di emanazione della Circolare INPS 172/2010 sono comunque tenute a rispettare l’obbligo ( tutt’ora esistente ) di comunicare i dati identificativi delle unità operative presso le quali il personale è impiegato. In tali casi tuttavia, non sarà necessario aprire una nuova posizione contributiva, ma basterà accedere alla funzione apposita, già prevista per richiedere l’accentramento contributivo e comunicare i dati delle singole Unità/ Filiali.
Ne consegue che tutte le aziende ad oggi autorizzate all’accentramento debbano comunque obbligatoriamente comunicare l’esistenza di unità operative (si veda al riguardo il Messaggio INPS 4999/2012).
Al successivo punto 8 la circolare spiega il funzionamento del sistema di comunicazione delle unità operative; in particolare dopo aver indicato tutti i dati richiesti, l’INPS assegnerà un numero progressivo identificativo ad ogni “filiale” comunicata, ad esempio:
Progressivo | Filiale |
---|---|
1 | Ancona |
2 | Roma |
3 | Napoli |
4 | Torino |
5 | Milano |
6 | Palermo |
Da Gennaio 2011 l’identificativo della filiale, abbinato a ciascun dipendente, dovrà essere comunicato tramite la denuncia Uniemens, precisamente all’interno dell’elemento Unità Operativa:
‹UnitaOperativa›
Elemento obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza aprile 2011 se il lavoratore è occupato in un’unità operativa. Può comunque essere indicato fin dalle denunce di competenza gennaio 2011. E’ il progressivo numerico identificativo rilasciato dall’INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa esclusivamente come il luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ. n. 172/2010). Nel caso in cui non vi siano unità operative, l’elemento può essere omesso o valorizzato a zero.
L’elemento di cui sopra (o meglio il progressivo filiale) è uibicato all’interno del flusso nella sezione Denunciaindividuale\UnitàOperativa.