Le quote di Trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS conservano la loro natura di retribuzione differita e non si trasformano in una prestazione previdenziale. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, con cui viene risolto un prolungato contrasto giurisprudenziale sul tema.
La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di accantonamento e trasferimento delle somme al Fondo gestito dall’istituto previdenziale non altera la natura del diritto maturato dal lavoratore. Di conseguenza, qualora l’azienda ometta di effettuare i dovuti versamenti al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro rimane direttamente responsabile dell’obbligazione nei confronti del dipendente. Sul piano pratico e delle tutele, in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale a carico dell’impresa, il lavoratore conserva il diritto di chiedere l’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e mai trasferite, potendo così accedere alle garanzie previste per i crediti da lavoro.

