“Gli indici di sfruttamento del caporalato non costituiscono un numero chiuso, ben potendo il Giudice valorizzare elementi diversi da quelli indicati dalla fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. Inoltre, con particolare riferimento alla sproporzione retributiva, questa non deve limitarsi
ad un semplice confronto aritmetico, ma deve enfatizzarsi, piuttosto, la convergenza di diversi indicatori protratti nel tempo. Sono questi gli interessanti principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32633/2026, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i
ricorsi presentati da più datori di lavoro condannati per il reato di cui all’art. 603-bis c.p.
(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
La pronuncia offre rilevanti chiarimenti operativi di rilievo su come si accerta lo sfruttamento lavorativo. La vicenda traeva origine
dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia che confermava la condanna di primo grado irrogata a diversi datori di lavoro per sfruttamento lavorativo e caporalato avvenuti presso un’azienda agricola, oltre a reati di favoreggiamento della permanenza clandestina
e diverse omissioni contributive e previdenziali. A seguito delle indagini era emerso un sistema d’impiego abusivo di lavoratori stranieri irregolari, condizioni di sfruttamento (turni fino a 12 ore al giorno per 6-7 giorni a settimana), retribuzioni di circa 3 euro ora e la totale
assenza di tutele, ferie, malattia o straordinari.
Inoltre erano emerse gravissime carenze nei presidi di sicurezza, che avevano condotto al dilagare di vessazioni e violenze. La
manodopera vulnerabile veniva reclutata da un intermediario, che approfittava del loro stato di bisogno. Avverso la decisione proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo, quali motivi di ricorso, l’insussistenza di elementi indicativi dello stato di sfruttamento in
quanto gli orari di lavoro e i pagamenti erano congrui e gli episodi aggressivi non erano altro che sfoghi contingenti.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha sottolineato, innanzitutto, che il reato previsto e punito dall’art. 603-bis, comma 3, c.p. — sanzionato, nell’ipotesi aggravata da cinque a otto anni di reclusione – indica invero diversi indicatori che rivelano l’esistenza di ipotesi di sfruttamento del lavoro e caporalato, quali la retribuzione difforme dai contratti collettivi, violazione della disciplina su orario e riposi, carenze prevenzionistiche e condizioni degradanti, ma che tale elencazione non è tassativa e non deve essere intesa alla stregua di un numero chiuso”.

