Termini e modalità della restituzione
Il comma 1 dell’articolo 30-ter prevede che il soggetto passivo possa presentare domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro due anni:
- dalla data del versamento dell’imposta;
- oppure dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
l comma 2 disciplina, invece, il caso in cui l’applicazione dell’IVA non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria.
In tale ipotesi, la domanda di rimborso può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo addebitato a titolo di rivalsa.
È quindi necessario che:
- il cessionario o committente abbia restituito all’Erario l’imposta indebitamente detratta, a seguito di accertamento definitivo;
- il cedente o prestatore abbia rimborsato al cliente l’importo indebitamente fatturato.
Solo in presenza di entrambe queste condizioni è possibile ottenere la restituzione dell’imposta versata.
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