Con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre scorso le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), che disciplina la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non dovuta.
Il documento risponde alle richieste di chiarimenti pervenute agli uffici, soprattutto in relazione alle ipotesi in cui, a seguito di accertamento definitivo, sia stata riscontrata l’applicazione indebita dell’imposta su cessioni di beni o prestazioni di servizi.
L’articolo 30-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), introdotto dall’articolo 8 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge Europea 2017), ha istituito un sistema organico per la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non dovuta.
La disposizione si applica in tutte le ipotesi in cui l’imposta sia stata versata in assenza del presupposto impositivo o erroneamente applicata a operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi.
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