Molte le novità che vengono introdotte dal decreto rilancio per la CIG in deroga, che vanno dalla durata degli interventi, alla competenza delle domande successive alle prime 9 settimane che passa all’Inps, al pagamento in anticipo delle indennità. Andiamo di seguito ad esaminare i punti principali
Durata: la norma dell’art. 22 del decreto legge 18/2020 subisce una modifica, coerente con l’intervento sugli ammortizzatori ordinari, per cui la CIGD potrà essere richiesta per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gà autorizzato un periodo di nove settimane. Viene riconosciuto, in aggiunta, un ulteriore periodo di 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
La domanda: grande novità è rappresentante dalla competenza delle domande, che per i periodi successivi alle prime 9 verranno presentata direttamente all’Inps, saltando di fatto il passaggio burocratico sulle Regioni. Questa novità è possibile grazie a un accordo tra Regioni e Governo al fine di imprimere un’accelerazione al processo autorizzativo e quindi di pagamento delle indennità. Sarà l’Istituto a monitorare i tetti massimi di spese. Il termine ordinario delle domande, anche in questo caso come avviene per gli ammortizzatori ordinari, passa alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
Pagamento diretto: per il pagamento diretto delle indennità, il testo del decreto prevede un termine più breve per la presentazione, da parte dei datori di lavoro, delle domande di accesso all’ammortizzatore sociali: tale termine è di quindicesimo giorno dall’inizio del periodo sospensione o riduzione. La domanda conterrà, oltre i dati necessari all’autorizzazione, anche i dati per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione. E’, infatti, previsto che l’Inps, una volta ricevuta la domanda, disponga il pagamento ai lavoratori di un’anticipazione del trattamento spettante pari al 40% per l’intero periodo. Successivamente, quando riceverà i dati di consuntivo da parte dei datori di lavoro, l’Istituto effettuerà un’operazione di conguaglio delle indennità effettivamente spettanti, provvedendo al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
La redazione

