Con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio verranno introdotte importanti novità per CIGO e FIS con causale CIOVID-19 (art. 19 decreto legge 18/2020), vediamo di seguito le principali.
Durata e periodo: i datori di lavoro possono presentare domanda per 9 settimane di ammortizzatore sociale per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Un periodo di 5 settimana aggiuntivo può essere richiesto, sempre nello stesso periodo, ai soli datori di lavoro che abbiano fruito interamente del periodo precedentemente concesso di nove settimane. Viene, inoltre, concesso un periodo ulteriore di 4 settimane, fruibile dal 1° settembre al 31 ottobre. Con questa formulazione viene sostanzialmente confermata la formula 14 più 4 che porta a 18 le settimane di cassa fruibili per la causale COVID 19.
Informazione sindacale: viene ripristinata la procedura sindacale per l’accesso agli ammortizzatori COVID 19, con una modifica al comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge 18/2020.
Termine di presentazione delle domande: le domande di fruizione degli ammortizzatori sociali di cui all’art. 19 del decreto legge 18/2020, dovranno essere presentata nel più breve termine dela fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione, rispetto all’originario temine della fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione. In buona sostanza, ad esempio, per un periodo di sospensione iniziato il 15 maggio 2020, il termine di presentazione della domanda diventa il 30 giugno 2020. Viene inserita anche una data ultima di scadenza per la presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione che vanno dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per i quali non è stata presentata ancora la domanda, che dovrà essere presentata entro il termine del 31 maggio 2020. In caso di presentazione in ritardo delle domande, il periodo di integrazione salariale potrà retroagire di una sola settimana rispetto alla data di presentazione.
La redazione

