Premio 100 euro: l’Agenzia rivede la posizione su malattia, ferie e le altre assenze

Con la Risoluzione 18/e del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione sulla questione delle assenze e la determinazione del premio di 100 euro previsto dall’art. 63 del Dl 18/2020. In particolare, l’Agenzia esclude dal calcolo dei giorni utili alla maturazione del premio i giorni di ferie, malattia e le altre assenze, affermando il principio, coerente con la norma, che il premio spetti per il periodo di lavoro svolto. L’articolo arriva dopo lo scalpore suscitato dalle risposte della stessa Agenzia all’interno della circolare 8/e del 3 aprile, in cui sostanzialmente veniva esplicitato un calcolo di senso inverso a quello oggi proposto. Numerose erano state le critiche e 7grammilavoro.com è stato il primo tra i siti di informazione specialistica a rilevare l’incongruenza interpretativa in un articolo di sabato 4 aprile che trovate qui.

La risoluzione stabilisce, quindi, che in caso di assenza il valore del premio venga riproporzionato ai giorni di effettivo lavoro presso la sede aziendale. Restano esclusi i giorni di lavoro svolti in modalità agile (smart working). 

Ulteriore chiarimento è sulla modalità di calcolo, dove viene posto come modalità di calcolo alternativa al rapporto tra le ore lavorate e le ore lavorabili per la determinazione del premio spettante, il rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorabili.

Di seguito si propone un esempio tratto dalla risoluzione: un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.  Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. 

Viene ribadito dall’Agenzia che nessuna riproporzione andrà fatta in caso di part time, per cui un lavoratore a tempo paziale che ha prestato attività lavorativa per tutte le ore (o giornate) previste dal contratto nel mese di marzo, sempre presso la sede di lavoro, avrà diritto all’intero premio, indipendentemente da quante siano le giornate contrattualmente previste.

La redazione

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