20 Aprile 2024

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Decreto Irpef: a chi spetta il credito e quanto

Il bonus si sostanzia in un credito spettante per i redditi fino a 24.000 euro in maniera piena, e ridotto proporzionalmente per i redditi tra 24.000 e 26.000 euro. Il credito è legato alla detrazione di lavoro dipendente, infatti la norma introduce un nuovo comma 1 bis all’art. 13 del TUIR.

Per l’anno 2014 il credito massimo spettante è pari a euro 640,00, che corrispondono a 80 euro mensili per i mesi da maggio a dicembre 2014, ma come vedremo l’importo è comunque da rapportare al periodo di lavoro

A chi spetta

Il credito spetta ai soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione, dice la norma, dei redditi indicati nella lettera a) del comma 2 dell’art. 49, cioè i redditi da pensione.

Oltre che i percettori di reddito da lavoro dipendente, sono destinatari del credito anche i percettori di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50 del TUIR, in particolare:

  • lettera a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • lettera b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • lettera c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • lettera c-bis) le somme e i valori in genere, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro […]
  • lettera d) le remunerazioni dei sacerdoti, […] nonchè le congrue e i supplementi di congrua […]
  • lettera h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
  • lettera l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Quindi da questa elencazione, tra gli altri possiamo evidenziare come destinatari del credito:
lavoratori dipendenti;

  • collaboratori coordinati e continuativi, nonché a progetto;
  • soci di cooperative;
  • tirocinanti e stagisti;
  • amministratori e sindaci che percepiscono reddito assimilato a lavoro dipendente.

Tutti questi soggetti, ai fini della percezione del credito, dovranno avere un reddito complessivo fino a euro 26.000 nell’anno 2014. Vengono esclusi i dipendenti incapienti, per effetto dell’applicazione della detrazione da lavoro dipendente. In buona sostanza per competere il credito deve essere positiva la differenza tra imposta dovuta e detrazione da lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

Come si determina il credito

Come detto, per l’anno 2014, il credito è pari a 640, se il reddito non è superiore a euro 24.000,00, mentre in caso di reddito superiore a euro 24.000 e fino a 26.000 euro, il credito è da riproporzionare al reddito del dipendente.

In questo ultimo caso, al fine delle determinazione dell’ammontare spettante, si dovrà rapportare il credito, utilizzando il coefficiente che risulta dal rapporto tra 26.000 diminuito del reddito diviso 2.000.

Ad esempio un dipendente, con rapporto di lavoro nell’intero anno 2014, con un reddito complessivo di euro 25.350, avrà un coefficiente pari a:

[(26.000-25.350)/2.000]= 0,3250

Applicando il coefficiente al credito massimo spettante di euro 640, si ottiene

Credito spettante = 640*0,3250 = 208,00

Tale credito sarà riconosciuto per quote mensili, da maggio a dicembre, 8 mesi, dividento l’importo per 8.

Credito su base mensile = 208/8 = 26,00.

Rapporti di lavoro inferiori all’anno

Benché il credito venga riconosciuto nell’importo di 80 euro al mese a partire da maggio 2014 e fino a dicembre 2014, il valore totale, 640 euro, spetta per l’intero anno 2014. Quindi la spettanza è comunque annuale, legata all’intero anno 2014, infatti il comma 2 dell’art 1 del Decreto in esame, stabilisce che “il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.

Per effetto di ciò il contribuente che ha iniziato, ad esempio, un rapporto di lavoro il primo febbraio 2014, si vedrà l’importo del credito rapportato al periodo di lavoro. In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ad avviso di chi scrive, essendo il credito legato alla detrazione per la produzione di reddito da lavoro dipendente, lo stesso sarà da determinare in base ai giorni di calendario di durata del rapporto di lavoro (c.d. giorni detrazione). E’ da evidenziare che secondo alcuni commentatori il credito andrebbe rapportato in base ai mesi di durata del rapporto (in dodicesimi).

Seguendo il ragionamento che appare al momento più corretto, e quindi del rapporto in base al periodo di lavoro, e quindi ai giorni detrazioni, vediamo un esempio di calcolo
Lavoratore che inizia il rapporto il 1° febbraio 2014, e che si prevede durerà almeno fino al 31 dicembre 2014, con un reddito complessivo pari a euro 22.000, la detrazione spettante su base annuale sarà frutto del seguente calcolo:

Credito teoricamente spettante: 640,00

Giorni detrazione: 334 (dal 01/02/2014 al 31/12/2014)

Credito spettante: 640/365X334= 585,64

Credito riconosciuto mensilmente a partire da maggio 2014 = 73,21 (585,64/8)

Come ovvio un analogo metodo dovrà essere utilizzato in caso di rapporti che si concludano nell’anno 2014.

Scarica qui il testo del Decreto 66/2014 (fonte Gazzetta Ufficiale)

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