Versamento IRAP dopo il Decreto Rilancio. Con risoluzione numero 28/e del 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul versamento dell’IRAP, per soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, in relazione a quanto predisposto dal Decreto Rilancio.
L’articolo 24 del Decreto prevede che non è dovuto il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Resta fermo il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Inoltre, non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Tali disposizioni hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati dalla norma.
Le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche per quei soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. In tal senso restano fermi i relativi termini di versamento.
In concreto, per i contribuenti con periodo d’imposta:
– coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l’acconto per il periodo d’imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
– non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Versamento IRAP dopo il Decreto Rilancio

