Tribunale di Udine: dimissioni per fatti concludenti – ammissibilità. Secondo quando stabilito dall’articolo 26 del D. Lgs 151/2015 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.
Il caso trattato dal Tribunale di Udine faceva riferimento ad una lavoratrice che non aveva provveduto, volontariamente, alla suddetta procedura, assentandosi per più giorni dal posto di lavoro, con l’intenzione di forzare il datore di lavoro a procedere al suo licenziamento per assenze ingiustificate ed ottenere conseguentemente, in maniera illegittima, la NASPI.
Il giudice di merito, tenendo conto di quanto stabilito dal suddetto articolo 26, richiamava gli articoli 2118 e 2119 del codice civile; tali norme stabiliscono che per recedere da un contratto è sufficiente la volontà manifestata dal lavoratore di voler procedere in tal senso attraverso sue azioni effettive e dunque per il tramite di fatti concludenti.
Il datore di lavoro, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, infatti, aveva provveduto ad indicare presso il CPI come motivazione quelle delle dimissioni e non licenziamento.
Il giudice, pertanto, rigettava il ricorso della lavoratrice, ritenendo legittimo l’operato del datore di lavoro; di conseguenza la lavoratrice non percepiva l’indennità di disoccupazione.
Tribunale di Udine: dimissioni per fatti concludenti – ammissibilità

