L’INPS ha emanato il messaggio n. 471 del 2020 per fornire indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato nel corso del 2019 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto ad agire come sostituto d’imposta.
La trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente in via telematica ad opera dei datori di lavoro.
Per consentire all’istituto di provvedere tempestivamente agli adempimenti ai quali è tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, le aziende interessate dovranno inviare i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option nei confronti del personale cessato nel corso del 2019, entro e non oltre il 20 febbraio 2020.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alla data sopra indicata, non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei flussi si deve utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS. Selezionato tale applicativo si apre un menù a tendina che consente di scegliere tra una serie di opzioni, tra cui: acquisizione di una singola comunicazione, gestione di una singola comunicazione inviata in precedenza, invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti ecc.
Fonte: INPS
Trasmissione dati relativi ai fringe benefit e stock option

