Trasferimento d’azienda illegittimo: due distinti rapporti di lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26262 del 28 settembre 2021, esprime un principio di diritto nell’ipotesi di trasferimento d’azienda illegittimo.
In tal caso, il rapporto di lavoro tra dipendenti ceduti e cessionario è instaurato in via di mero fatto. Pertanto, le vicende risolutive dello stesso, non incidono sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente.
A detta degli Ermellini, infatti, soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resterebbe unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi (esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.).
Di conseguenza, l’unicità del rapporto, viene meno quando il trasferimento sia dichiarato illegittimo.
Pur in presenza di una prestazione apparentemente unica, in questi casi, i rapporti di lavoro sono due: «uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa», con conseguente ininfluenza delle vicende riguardanti un tale distinto e diverso rapporto su quello con la cedente.
Trasferimento d’azienda illegittimo: due distinti rapporti di lavoro

