Lo ha spiegato l’Istituto con la Circolare n.86 del primo agosto. Nella circolare l’Istituto rilascia le istruzioni per l’accesso ai servizi e alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Il Fondo (istituito con decreto interministeriale del 4 agosto 2023) reca interventi in favore delle imprese erogando prestazioni a sostegno del reddito.
Le misure di sostegno sono previste sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività, sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
“Secondo quanto disposto all’articolo 1 del decreto istitutivo, fanno parte del campo di applicazione del Fondo:
- tutte le imprese esercenti, con licenze o autorizzazioni se previste;
- i servizi di telecomunicazione, telefonia fissa, mobile e servizi di trasmissione di dati e contenuti digitali come e-commerce;
- le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela;
- le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni;
- le imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.
Potranno beneficiare dell’assegno tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, i dipendenti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.
Sono esclusi i dirigenti perché non previsti espressamente.
Il finanziamento per le prestazioni previste dal Fondo avviene mediante versamento di un contributo a cadenza mensile dello 0,80% sulla retribuzione imponibile.
“Si precisa che lo stesso sarà per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico del lavoratore. Prevista, inoltre, anche la possibilità di finanziare le stesse attraverso un contributo addizionale da parte del datore che ne usufruisce nella misura dell’1,5%”.
“La prestazione di assegno salariale verrà garantita per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del decreto 148/2015:
- per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- per situazioni temporanee di mercato;
- per riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- per crisi aziendale;
- per contratto di solidarietà.
La durata della prestazione varia in relazione ai limiti dimensionali e alle causali.
La misura dell’assegno erogato sarà pari a quanto garantito anche per la C.I.G.O, per un importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con applicazione del relativo massimale.
Per accedere alla prestazione i datori di lavoro dovranno presentare un’apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. I lavoratori aventi diritto riceveranno il pagamento direttamente dal proprio datore di lavoro che, a sua volta, otterrà un rimborso o un conguaglio dall’INPS”.
Fonti:
Circolare INPS n. 86 del 01/08/2024;