Speciale pensioni: si profilano cambiamenti

Il disegno di legge di Bilancio 2026, come di consueto, interviene anche in materia previdenziale, disciplinando l’assetto dei principali strumenti di accesso al pensionamento.

Diversamente dagli esercizi precedenti, il provvedimento non prevede la proroga né del regime di Opzione donna né di Quota 103.

Viene invece confermata, alle medesime condizioni vigenti, la proroga dell’APE sociale, quale strumento di anticipo pensionistico a tutela dei lavoratori in condizioni di particolare disagio, mantenendo invariati requisiti soggettivi e categorie di beneficiari.

All’interno di questo quadro generale, l’articolo 43 del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce specifiche disposizioni in materia di incremento dell’età pensionabile, in coerenza con il meccanismo di adeguamento biennale dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita, previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 10 dell’articolo 43 estende inoltre l’ambito di applicazione dell’incentivo volto a favorire il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata.

Incremento graduale dei requisiti anagrafici e contributivi

L’incremento complessivo dei requisiti di accesso al pensionamento è stimato in 3 mesi, sulla base delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, elaborate tenendo conto delle proiezioni demografiche a medio e lungo termine pubblicate dall’Istat nel luglio 2025, relative all’evoluzione della speranza di vita.

Il comma 1 dell’articolo 43 stabilisce che l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027, sia applicato in maniera graduale.

In particolare, per l’anno 2027 l’aumento, determinato con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà limitato a un mese, ferma restando la sua piena applicazione, nella misura complessiva di tre mesi, dal 1° gennaio 2028.

Esclusioni dall’incremento della speranza di vita

I commi da 2 a 6 individuano le categorie di lavoratori escluse dall’applicazione dell’aumento dei requisiti di età e di contribuzione.

Più nel dettaglio, l’incremento dell’età pensionabile non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti addetti ad attività gravose, elencate nell’Allegato B della legge n. 205 del 2017, che abbiano svolto tali mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 anni negli ultimi 7 ) e possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, individuati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per la metà della vita lavorativa complessiva, sempre con almeno 30 anni di contribuzione;
  • lavoratori precoci, vale a dire lavoratori con almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del 19º anno di età, che svolgano le summenzionate attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni.

Per le categorie di lavoratori l’esclusione dall’incremento dell’età pensionabile opera a condizione che al momento del pensionamento non godano già dell’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato per particolari categorie tutelate

Per le categorie di lavoratori escluse dall’incremento dei requisiti di età pensionabile, restano pertanto confermati i requisiti attualmente vigenti per l’accesso al pensionamento anticipato. In particolare:

  • lavoratori addetti ad attività usuranti (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011): possono accedere al pensionamento anticipato mediante il sistema delle quote. Fino al 31 dicembre 2026, il requisito è fissato nella quota 97,6 (oppure 98,6 per i lavoratori autonomi), corrispondente ad almeno 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per gli autonomi) e 35 anni di contribuzione. L’accesso è subordinato allo svolgimento delle attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro o, in alternativa, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Si ricorda, inoltre, che dal 2018 non si applicano più le cosiddette “finestre mobili”, ossia i differimenti temporali per la decorrenza del trattamento pensionistico.
  • lavoratori che svolgono attività gravose, individuate dall’Allegato B della legge n. 205 del 2017: possono accedere al pensionamento con un’età minima di 66 anni e 7 mesi e almeno 30 anni di anzianità contributiva, a condizione che abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci (oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva) le professioni indicate nel citato Allegato B o le attività usuranti previste dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Incentivo al posticipo del pensionamento

Il comma 10 dell’articolo 43 del disegno di legge di Bilancio 2026estende l’applicazione dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa, introdotto dalla legge n. 207 del 2024, anche ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi, a prescindere dall’età anagrafica).

L’incentivo consiste nella erogazione al lavoratore, che opta per la prosecuzione dell’attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, direttamente in busta paga.

Per tutta la durata della permanenza in servizio, il datore di lavoro è esonerato dal versamento della quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, che viene corrisposta direttamente a quest’ultimo in busta paga. Resta invece obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali dovuti sulla quota a carico del datore di lavoro (la posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro).

La somma corrisposta al dipendente beneficia dell’esenzione fiscale e contributiva.

Requisiti pensionistici 2026: tabella riassuntiva

Tipologia di pensioneRequisiti anagraficiRequisiti contributivi
Pensione di vecchiaia (sistema misto)67 anni (da adeguare dal 2027)20 anni di contribuzione minima
Pensione di vecchiaia (sistema contributivo)67 anni (da adeguare dal 2027)20 anni di contribuzione minima, importo pensione almeno pari all’assegno sociale
Pensione di vecchiaia (sistema contributivo)71 anni (da adeguare dal 2027)5 anni di contribuzione minima effettiva
Pensione anticipata (sistema misto)Nessun requisito di età41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) di contribuzione35 anni di contribuzione effettiva
Pensione anticipata (sistema contributivo)Nessun requisito di età41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) di contribuzione
Pensione anticipata (sistema contributivo)64 anni (da adeguare dal 2027)20 anni di contribuzione effettiva (da adeguare dal 2027), importo pensione ≥ 3 volte l’assegno sociale (≥2,8 volte per donne con un figlio; ≥ 2,6 volte per donne con due o più figli).
APE sociale63 anni e 5 mesi30 anni di contribuzione (36 per lavori gravosi, 32 per edili), ridotti per donne con figli

Fonte: Edotto day

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