La sospensione dei versamenti: le conferme del DL 18/2020
Con la pubblicazione del DL 18/2002 vengono confermate le anticipazione relative alle scadenze fiscali e contributive.
Sospensione dei versamenti per i settori maggiormente colpiti
L’art. 61 del DL 18/2020 estende ai settori maggiormente colpiti la sospensione di cui all’art. 8 del DL 9/2020, fino al 30 aprile 2020, in particolare delle ritenute alla fonte ex art. 23 e 29 del DPR 600/73 e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. L’elenco dei settori è consultabile al comma 2 dell’art. 61.
Sospensione per imprenditori e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro
Viene introdotta una sospensione dei versamenti in autoliquidazione per imprenditori e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro nell’anno di imposta precedente, in scadenza dall’8 al 31 marzo relativi a:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) imposta sul valore aggiunto (IVA);
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Slittamento scadenza versamenti F24 del 16 marzo al 20 marzo
Confermato dall’art. 60 del DL 18/2020, lo spostamento a venerdì 20 marzo delle scadenze di pagamento del 16 marzo. Tale misura, con tutta probabilità, è stata introdotta per superare le difficoltà legate al ritardo della pubblicazione del provvedimento. Lo slittamento riguarda tutti i contribuenti.