Sospensione dei versamenti contributivi

Sospensione dei versamenti contributivi. Con la circolare n. 145/2020 l’Inps interviene per fornire indicazioni di carattere generale relative alle misure introdotte dall’art. 2 del decreto-legge n. 157/2020 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La disposizione in commento prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

Al comma 1 dispone la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre per le imprese, arti o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e che hanno subito un calo del fatturato di almeno del 33% nel mese di novembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di soggetti esercitanti attività di impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019, non valendo per tali destinatari il requisito del calo del fatturato.

Il comma 3 dell’art. 2 del DL in commento estende la portata applicativa della sospensione anche:

  • Ai soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio nazione che esercitino una delle attività economiche sospese per effetto del DPCM del 3 novembre 2020, i cui codici ATECO sono riportati nell’allegato 1 della circolare Inps, i quali abbiano la sede in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e alto rischio;
  • Ai soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione individuati nella Allegato 2 alla circolare;
  • Ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del DL n. 149/2020 di cui all’Allegato 3 alla circolare, i quali abbiano la sede in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e alto rischio;
  • Ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio, tour operator che hanno sede in aree caratterizzate da alto rischio e gravità, elencate all’allegato 4 alla circolare.

Agli effetti della sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si fa riferimento agli ambiti territoriali individuati alla data del 26 novembre 2020 non avendo effetto su tali previsioni le variazioni intervenute successivamente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Fonte: Inps

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