Sospensione adempimenti e versamenti dei premi assicurativi. L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 7 dell’11 marzo 2020 con cui fornisce le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge n. 9 del 2020.
L’articolo 5 del decreto ha disposto che nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno a partire dal 1° maggio, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso per i versamenti già effettuati.
La sospensione non si applica a eventuali inadempienze antecedenti al 23 febbraio, pertanto in tali casi, ai fini della regolarità contributiva, deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, scaduto il 2 marzo.
I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso le dichiarazioni entro il termine di scadenza possono usufruire della sospensione, se titolari di una posizione assicurativa territoriale nei comuni indicati nell’allegato 1. Tali soggetti dovranno inviare, tramite PEC alla sede INAIL competente, la domanda di sospensione entro il 15 maggio e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile sul sito INAIL, dal 2 al 15 maggio.
Fonte: INAIL
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