Sentenza Cassazione n. 16929 del 25/05/2022. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16929 del 25/05/2022, ha stabilito che i buoni pasto non spettano ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore a quello stabilito
La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.
Con riferimento ai buoni pasto, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane, richiamando il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata dallo svolgimento della pausa pranzo, presupponendo quindi un orario giornaliero del lavoratore di almeno 6 ore. Ciò comporta che i buoni pasto non possono essere erogati a lavoratori che, fruendo delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, svolgono un orario giornaliero effettivo inferiore alle 6 ore.
Inoltre, la Corte ha affermato che, avendo i buoni pasto natura assistenziale e non retributiva, non ha alcuna valenza l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative.
Sentenza Cassazione n. 16929 del 25/05/2022

