Sanzionabilità per appalto illecito. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 422 del 2020 con la quale fornisce la corretta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, a seguito del quesito sollevato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Torino, in merito alla possibilità di estendere alla Pubblica Amministrazione le conseguenze sanzionatorie in caso di somministrazione o appalto illecito.
Nella nota si legge che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, intervenuto proprio per dirimere i contrasti in merito alla portata applicativa dell’articolo sopra menzionato, il legislatore ha voluto escludere dall’impianto sanzionatorio il personale della pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione stessa.
L’unica disposizione che prevede specificatamente una disciplina per le pubbliche amministrazioni è l’articolo 86, comma 9, prevedendo l’applicabilità, nei loro confronti, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’articolo 19 del decreto in parola.
Tale articolo dispone espressamente l’applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in merito alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o appalto.
Pertanto, in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso, nel caso di accertata somministrazione o appalto illecito, le sanzioni previste art. 18 commi 1,2 e 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003, restano limitate al solo soggetto somministrato o appaltatore privato.
In ultimo, come specificato dalla Corte Suprema, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2003 le previsioni di cui all’art. 29, comma2, del D.Lg. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti appalti stipulati dalla pubblica amministrazione”, ma ciò non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti potendo avvalersi della tutela civilistica di cui all’articolo 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.
Fonte: INL
Sanzionabilità per appalto illecito

