Rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi

Rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di orario di lavoro, nonché di effettuare controlli e adempimenti affinché i lavoratori fruiscano di riposi giornalieri e settimanali, posti a tutela della salute e del benessere dello stesso.

La mancata ottemperanza di tale obbligo espone il datore di lavoro a pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori, oltre che di risarcimento dei danni a favore del dipendente.

In particolare, qualora la violazione della normativa riguardi più del 20% dei lavoratori impiegati, può portare alla sospensione del requisito della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.

Per “periodo di riposo” si intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro e la legge stabilisce il diritto del lavoratore a fruire di 11 ore consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa.

Il riposo deve essere fruito consecutivamente, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionato durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Per quanto riguarda il riposo settimanale, è un diritto costituzionalmente garantito ed è irrinunciabile, è pari a 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

La violazione della normativa in materia di orario di lavoro e riposi giornalieri/settimanali comporta sanzioni a carico del datore di lavoro che sono aumentate del 20% a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.

Nel caso di violazione del riposo giornaliero o settimanale le sanzioni sono fissate, rispettivamente, nella misura di:

  • 120-360€/240-1800€ fino a cinque lavoratori
  • 480-1800€/960-3600€ fino a 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento
  • 960-5400€/2400-12000€ per più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento.

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito, per legge, le cause ostative al rilascio del DURC, anche in presenza di versamenti e adempimenti regolarmente effettuati. Tra queste cause rientra la violazione dei termini di fruizione dei riposi giornalieri e settimanali, se inerente ad un numero di lavoratori pari almeno al 20% delle risorse impiegate, comportando la sospensione della regolarità contributiva per tre mesi.

L’eventuale sospensione del DURC in forza di una causa ostativa al suo rilascio, opera a far data dalla scadenza di 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi.

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