L’iter per il riscatto consiste nella presentazione della domanda, con documentazione a supporto che attesti il periodo di lavoro in relazione al quale si dichiara l’omissione contribuiva; verifica da parte dell’INPS, che potrà avvalersi anche di testimonianze, documenti fiscali e controlli incrociati e definizione dell’importo da versare, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, commi 3, 4, 5 e dall’art.4 del D.lgs.184 del 1997.
Nel caso di domanda presentata dal lavoratore, sono previsti pagamenti rateizzati, per agevolare chi decide di riscattare più anni di contributi.
Nelle gestioni private, il pensionato non può chiedere il pagamento rateale ed il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Un aspetto fondamentale, previsto dalla norma (art.13 della legge 1338 del 1962), riguarda l’obbligo di presentare documentazione certa per poter riscattare gli anni di contributi non versati.
La semplice dichiarazione del lavoratore non sarà, infatti, sufficiente ma sarà necessario fornire prove concrete dell’attività svolta in nero. Tra le possibili fonti di verifica rientrano ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro: buste paga o contratti; libretto di lavoro; attestazioni del centro per l’impiego; eventuali comunicazioni aziendali che possano attestare la presenza del lavoratore in azienda.
Ai fini della prova della durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa (quindi non ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro) possono essere esibite testimonianze di ex colleghi o del datore di lavoro.

