La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. In entrambe le ipotesi, per le domande presentate dall’1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.
In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

