Risarcimento del danno al lavoratore posto illegittimamente in CIG. In caso di violazione dei criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, al dipendente sospeso senza giustificazione non è riconosciuto il diritto alla riammissione in servizio ma solo al risarcimento del danno.
Come riaffermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro 10378/2021, una tale circostanza va ricondotta ad un facere infungibile che non rientra nella sfera di operatività dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Nel voler quantificare l’indennizzo, i giudici hanno specificato che questa è da indentificarsi nella differenza tra le retribuzioni che spettano nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di CIG riconducibile al medesimo periodo.
L’organo decisorio ha anche precisato che la specificità dei criteri di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione guadagni va letta come idoneità a operare la selezione e a consentire di verificare la corrispondenza della scelta ai criteri medesimi.
Risarcimento del danno al lavoratore posto illegittimamente in CIG

