Riposi giornalieri per il padre lavoratore.
L’INPS ha emanato la circolare n. 140 del 2019 con la quale fornisce istruzioni amministrative in tema di fruizione di riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.
La circolare in oggetto fa seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, con cui si afferma che spettano anche al lavoratore padre i permessi di cui all’art. 40 del D.Lgs. 151/2001, non essendo alternativi alla fruizione da parte della madre della indennità di maternità.
Nella circolare si specifica che qualora la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può usufruire dei permessi, di cui all’art. 40 del decreto sopra citato, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/in Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionale del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sono da intendersi superate le indicazioni previste al punto 2, 4° capoverso della circolare n. 8/2003, mentre, permangono le indicazioni relative alle incompatibilità.
Infatti, il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale e non può disporre delle ore “aggiuntive” (previste all’art. 41 del D.Lgs. 151/2001) rispetto alle ore di cui all’art. 39, in caso di parto plurimo, per l’evidente impossibilità di aggiungere ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Le indicazioni fornite dalla circolare (n. 140/2019) si applicano per le domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Fonte: INPS
Riposi giornalieri per il padre lavoratore.

