Guida a regole, spese e procedura
L’Unione Europea stabilisce che le imprese e i professionisti italiani hanno tempo fino al 30 settembre 2026 per richiedere il rimborso dell’IVA assolta nel corso del 2025 per acquisti e spese di trasferta effettuati negli altri Stati membri dell’Unione Europea. La procedura, regolata dalla direttiva comunitaria e recepita dall’ordinamento fiscale nazionale, consente agli operatori economici di recuperare l’imposta estera attraverso un’istanza telematica inoltrata direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana. I dettagli normativi riguardano i soggetti ammessi, i requisiti di detraibilità, le soglie minime di spesa e le modalità pratiche per l’invio della domanda.
Chi può richiedere il rimborso e soggetti esclusi
La possibilità di recuperare l’IVA assolta in un altro Stato dell’Unione è riservata ai soggetti passivi stabiliti in Italia che nel corso del 2025 hanno acquistato beni o usufruito di servizi nel Paese estero con applicazione dell’imposta locale. Per accedere al beneficio è indispensabile non avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione nel Paese membro di rimborso, oltre a non aver effettuato operazioni imponibili in tale Stato, salvo i casi di inversione contabile o i trasporti accessori esenti. La normativa prevede tuttavia precise esclusioni: la domanda non può infatti essere presentata dai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi, dai produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale e dai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
Spese ammesse al rimborso e condizioni di detraibilità
L’IVA risulta rimborsabile unicamente se è relativa a beni e servizi inerenti all’attività d’impresa, arte o professione, ed è sempre subordinata alle regole di detraibilità previste dal Paese europeo che deve erogare il rimborso. Tra i costi più comuni ammessi figurano il carburante e i pedaggi autostradali legati a trasferte di lavoro, i pernottamenti alberghieri e le spese per ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano nell’agevolazione anche i canoni per il noleggio di mezzi di trasporto, i costi sostenuti per la partecipazione a fiere, mostre e convegni, nonché le spese per la manutenzione e riparazione di veicoli o macchinari effettuate all’estero. Occorre tuttavia prestare molta attenzione alle limitazioni locali, poiché ogni Stato membro applica propri tetti e restrizioni. In diversi Paesi, infatti, l’imposta su ristorazione, spese di rappresentanza o carburanti per auto ad uso promiscuo è detraibile solo parzialmente o risulta del tutto indetraibile. Inoltre, non è mai rimborsabile l’IVA addebitata erroneamente in fattura quando si sarebbe dovuta applicare l’inversione contabile.
Soglie minime di importo e periodi di riferimento
L’istanza può essere presentata per l’intero anno solare oppure per periodi infrannuali di durata non inferiore a tre mesi. A seconda della scelta temporale effettuata, la legge impone dei limiti minimi di credito da richiedere. Nel caso dell’istanza annuale riferita al periodo dal primo gennaio al trentuno dicembre 2025, l’importo minimo dell’IVA da chiedere a rimborso deve essere di almeno cinquanta euro. Qualora invece si opti per una richiesta trimestrale o infrannuale, l’importo minimo deve raggiungere almeno i quattrocento euro. Se una richiesta trimestrale non raggiunge tale soglia, il credito accumulato non va perduto, ma dovrà essere recuperato con la domanda annuale finale.
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