Rimborso iva azienda in liquidazione. L’interpello n. 6 ha ad oggetto l’articolo 11, comma 1, lett. a) della legge n. 212 del 2000 riguardante il rimborso dell’IVA per le aziende in liquidazione e le necessarie garanzie da prestare.
La società istante è un soggetto partecipato per il 50% da una pubblica amministrazione e per l’altro 50% da una SPA, a totale partecipazione pubblica, la quale richiede all’Agenzia delle Entrate se sia possibile avvalersi della disposizione di cui al comma 5 dell’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Tale comma prevede che, per i gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante mediante assunzione diretta dell’obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata.
Il bilancio finale di liquidazione del soggetto istante riporta crediti tributari rilevanti per IVA e IRES, in particolare un credito IVA pari a 30.000 euro, per cui il rimborso è subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, così come previsto dal comma 4 del citato articolo.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dal contribuente.
Con specifico riferimento ai gruppi societari, la capogruppo o controllante, può assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma, che a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata. Tale disposizione si riferisce soltanto a gruppi societari con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, evidenzia l’assenza di un bilancio consolidato di gruppo, di una società controllante o capogruppo. Questi requisiti, come specificato dalla circolare n. 32/E del 30 dicembre del 2014, sono necessari per l’applicazione della disposizione citata, poiché “la società controllante o capogruppo, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma”.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Interpello agenzia entrate: rimborso iva azienda in liquidazione

