La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 29337/2023 che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da part time a full time può legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui tale trasformazione risulti l’unica soluzione organizzativa possibile per l’azienda.
Nel caso specifico una dipendente non aveva accettato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time ed era stata licenziata per soppressione della sua posizione lavorativa.
I giudici di merito avevano dichiarato nullo il licenziamento intimato a causa della violazione, a loro parere, del disposto di cui all’art. 8, co.1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”. Avverso alla pronuncia di secondo grado, il datore di lavoro aveva proposto ricorso alla corte di Cassazione.
La Corte ha anzitutto ravvisato un utilizzo improprio, da parte dei giudici di merito, dellaprevisione contenuta all’art. 8, co.1 del D.lgs. 81/2015. Il disposto di cui sopra, infatti, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa nel full time), ma comporta la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro. L’impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e il rifiuto della trasformazione devono quindi essere provati dal datore di lavoro in quanto il licenziamento deve essere irrogato solamente a causa dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale, e non per il rifiuto.
Con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, secondo gli Ermellini alla Corte di appello non spettava sindacare la scelta imprenditoriale di sostituire il dipendente part time con uno full time, ma avrebbe dovuto verificare la dimostrazione da parte del datore di lavoro che quella era l’unica soluzione organizzativa possibile per fare fronte al nuovo andamento economico dell’azienda. I giudici di merito, nel caso in esame, avevano fatto coincidere la prova della ritorsività con le medesime circostanze valorizzate per dichiarare l’illegittimità del motivo oggettivo addotto, mentre per tale tipo di licenziamento il motivo illecito deve essere unico e determinante.

