Sì da part-time a full-time per esigenze aziendali

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 29337/2023 che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da part time a full time può legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui tale trasformazione risulti l’unica soluzione organizzativa possibile per l’azienda.

Nel caso specifico una dipendente non aveva accettato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time ed era stata licenziata per soppressione della sua posizione lavorativa.

I giudici di merito avevano dichiarato nullo il licenziamento intimato a causa della violazione, a loro parere, del disposto di cui all’art. 8, co.1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”. Avverso alla pronuncia di secondo grado, il datore di lavoro aveva proposto ricorso alla corte di Cassazione.

La Corte ha anzitutto ravvisato un utilizzo improprio, da parte dei giudici di merito, dellaprevisione contenuta all’art. 8, co.1 del D.lgs. 81/2015. Il disposto di cui sopra, infatti, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa nel full time), ma comporta la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro. L’impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e il rifiuto della trasformazione devono quindi essere provati dal datore di lavoro in quanto il licenziamento deve essere irrogato solamente a causa dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale, e non per il rifiuto.

Con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, secondo gli Ermellini alla Corte di appello non spettava sindacare la scelta imprenditoriale di sostituire il dipendente part time con uno full time, ma avrebbe dovuto verificare la dimostrazione da parte del datore di lavoro che quella era l’unica soluzione organizzativa possibile per fare fronte al nuovo andamento economico dell’azienda. I giudici di merito, nel caso in esame, avevano fatto coincidere la prova della ritorsività con le medesime circostanze valorizzate per dichiarare l’illegittimità del motivo oggettivo addotto, mentre per tale tipo di licenziamento il motivo illecito deve essere unico e determinante.

 

In Primo Piano

Continua a leggere

Aumentano le morti sul lavoro nell’UE

Bruxelles – Nel 2024 sono morte 3.367 persone in incidenti sul lavoro nell’Unione europea, 45 in più rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’1,4 per cento. È quanto emerge dagli ultimi dati di Eurostat, secondo cui nello stesso anno...

Minacce e attacchi informatici sul posto di lavoro per tre lavoratori su quattro nell’UE

Bruxelles – Tre dipendenti su quattro nell’Unione europea si sono scontrati con e-mail, messaggi o link sospetti sul luogo di lavoro. Sono i dati che emergono da un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi (30 settembre) dalla Commissione europea. Condotto...

How is the Mediterranean changing?

Spanish scientists and researchers from Europe and the US compiled data from 46 oceanographic campaigns carried out between 1976 and 2018 to study changes in the Mediterranean and the impact of climate change. Temperature, oxygen, pH, carbon and even the...