La Corte di Cassazione con sentenza n. 20922 del 18 luglio scorso si è pronunciata nel merito del ricorso presentato da una casalinga rimasta invalida in seguito a un incidente che chiedeva il risarcimento danni al comune di Verzino, in Calabria, provincia di Crotone.
La casalinga aveva contestato sia la cattiva manutenzione del manto stradale sia il comportamento dell’Asl presso cui era stata ricoverata con responsabilità derivante da errore sanitario, costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici.
Con un parziale accoglimento del ricorso gli Ermellini hanno escluso la responsabilità del Comune perchè “in ogni caso, era risultato che la strada percorsa era interamente coperta da acqua e fango, per ciò stesso intransitabile normalmente, ovvero non cautamente transitabile”. La suddetta condizione era inoltre “più che agevolmente percepibile da chiunque” per cui andava preliminarmente valutato lo stato dei luoghi.
Il giudizio della Corte in merito al ricorso della casalinga rimasta invalida
La Corte ha invece accolto il ricorso presentato dalla casalinga rimasta invalida contro l’Asl perchè “se viene accertata una perdita o riduzione della capacità lavorativa possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare l’esistenza di un danno patrimoniale emergente o da lucro cessante, determinato dall’impedimento o dalla riduzione dell’attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche a suo favore.
In questo caso si è configurata un’attività suscettibile di valutazione economica tale da ricevere “adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF ovvero dal criterio legale del triplo della pensione sociale”.

