Revoca illegittima dei trattamenti assistenziali per i carcerati. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137/2021, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, della legge n. 92/2012, nella parte in cui è prevista la revoca delle prestazioni assistenziali, come l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi, nei confronti di chi sia stato condannato in via definitiva per reati di mafia o terrorismo e che sconti una pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
La revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo che stiano scontando la pena in modalità alternativa, contrasta con gli articoli 3 e 37 della Costituzione. La Corte afferma l’irragionevolezza del mancato riconoscimento a tali soggetti di mezzi per vivere, quando questo sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa convivenza che ad essi vengano riconosciuti i mezzi necessari per sopravvivere.
Revoca illegittima dei trattamenti assistenziali per i carcerati

