Obbligo di repêchage esteso alle posizioni libere in futuro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12132 del 08/05/2023, ha stabilito che il datore di lavoro, nel valutare la possibilità di ricollocazione del dipendente prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che, pur ancora coperte, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo alla data in cui verrà intimato il recesso.
Nel caso di specie, al momento dell’intimazione del licenziamento, il datore di lavoro non aveva tenuto conto delle dimissioni rassegnate da due dipendenti che svolgevano mansioni analoghe a quelle del dipendente, con un termine di preavviso destinato a terminare in un arco temporale brevissimo e con conseguente necessita di provvedere alla loro sostituzione.
Come ricordato dai giudici, è posto in capo al datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento l’avvenuta soppressione del posto di lavoro del dipendente l’onere di provare che al momento del licenziamento non vi era alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte.
Obbligo di repêchage esteso alle posizioni libere in futuro.