Regime fiscale agevolato per dipendenti in smart working con datore di lavoro estero. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 157 del 25 marzo 2022, fornendo chiarimenti in tema di regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendete prodotti in Italia con prestazione di lavoro dipendente svolto in modalità remote working da regione del sud Italia per conto di datore di lavoro con sede all’estero.
Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), è necessario che il lavoratore trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, che non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni e che svolga attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.
Inoltre, risultano destinatari del beneficio in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimo 24 mesi o più, oppure che hanno svolto continuamento un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione.
L’agevolazione trattata è fruibile da parte dei contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 il Legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza, alternativamente, di un figlio minorenne a carico oppure con l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia da parte del lavoratore o del coniuge, convivente o dai figli.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori 5 periodi di imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni a carico.
Inoltre, in caso di trasferimento della residenza in alcune Regioni del centro e sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la percentuale del 30% del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si riduce al 10%.
La circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 precisa che possono accedere all’agevolazione i soggetti che svolgono attività lavorativa in Italia alle dipendente di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa)siano stranieri.
Regime fiscale agevolato per dipendenti in smart working con datore di lavoro estero

