Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente. L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 521 del 2019 fornisce chiarimenti in merito ai criteri per la determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente rilevante fiscalmente nel nostro Paese, con particolare riferimento ad un lavoratore che svolge la sua attività sia in Italia che in altri Paesi, tra cui la Germania, in cui risulta residente fiscalmente, sia in base alla normativa locale che sulla Convenzione contro le doppie imposizioni (l. n. 459 del 1989).
La Società istante chiede in particolare se ai fini del computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia debbano essere considerati rilevanti per l’Italia i soli giorni di attività lavorativa effettivamente prestata, oppure le giornate di presenza fisica da individuare in un anno solare.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che, le società in accomandita semplice, come la società istante, che corrispondono somme e valori di cui all’art. 51 del Tuir, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al sostituto d’imposta ogni qual volta si tratti di somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dallo status di residente o non residente del percipiente.
In base all’art. 23 del Tuir, per i soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, quindi ai fini dell’attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva nazionale, rileva il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa.
Al riguardo l’Italia ha stipulato con i Paesi esteri dei Trattai bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito di lavoro dipendente, i quali stabiliscono come ripartire il potere impositivo fra i due contraenti. In particolare, la Convenzione stipulata con la Germania, all’articolo 15 paragrafo 1, statuisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente.
In ragione di tale articolo per i lavoratori dipendenti non residenti il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.
Sulla base di tali disposizioni, nella fattispecie rappresentata, la Società istante, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata dalla certificazione di residenza fiscale, può sotto la propria responsabilità applicare direttamente il regime convenzionale, non operando la ritenuta alla fonte, sul reddito di lavoro prodotto svolgendo l’attività al di fuori del nostro Paese.
Ai fini della determinazione della base imponibile fiscalmente rilevante in Italia occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale che da diritto ad ottenere la retribuzione.
I giorni che prevedono la presenza fisica del soggetto sia in Italia che all’estero (c.d. le frazioni di giorno) devono essere conteggiate ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, salva l’ipotesi in cui l’attività lavorativa venga svolta totalmente all’estero. Tale conclusione si giustifica sul fatto che il contratto di lavoro individua quale sede in cui viene prestata l’attività lavorativa il nostro Paese.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente

