Quando sono possibili i controlli a distanza. L’ispettorato nazionale del lavoro con il parere n. 9728 del 12 novembre del 2019 si è espressa in merito alla liceità, ex art. 4 Statuto dei Lavoratori, di una app fornita a drivers che si occupano di consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/ corriere per conto di un’unica società.
Si tratta di una app installata sui telefoni cellulari dei lavoratori sviluppata dalla committente ma di proprietà e disponibilità delle società che si occupano delle consegne.
In particolare, l’app consentirebbe ai lavoratori di visualizzare l’elenco delle consegne da effettuare, al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne, inoltre, permetterebbe una comunicazione rapida tra i dipendenti e il datore di lavoro, anche nei casi di emergenza.
In aggiunta, l’applicativo consentirebbe di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma del cliente direttamente sul display dello smartphone o sul documento di consegna e di trasmettere alla ditta e al committente la data e l’ora esatta della consegna.
Nel caso di specie l’ispettorato del lavoro ha ritenuto sussistenti due fra i giustificati motivi, richiesti dall’art 4 della legge n. 300/70 che consentono alle aziende di utilizzare strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, quali le esigenze organizzative e produttive nonché le esigenze di sicurezza sul lavoro.
Di conseguenza, in tal caso, è possibile il rilascio dell’autorizzazione da parte degli uffici territoriali, ma è necessario il rispetto di alcune condizioni:
- L’azienda dovrà dare informazione scritta ai lavoratori in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano l’autorizzazione
- Dovranno essere comunicate le eventuali modifiche di quanto al punto precedente
- Informare come vengono conservati e protetti i dati
In conclusione, l’applicativo risulta conforme con la disciplina del controllo a distanza poiché la geolocalizzazione dei lavoratori non è continua, ma si attiva esclusivamente al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto del dipendente.
Quando sono possibili i controlli a distanza.

