Prime indicazioni indennità Decreto Ristori quater. L’Inps con il messaggio n. 4589/2020 fornisce le prime indicazioni in merito alle indennità previste dal decreto-legge n. 157/2020 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il c.d. Decreto “Ristori quater” ha introdotto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie le cui attività lavorative sono state colpite maggiormente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in continuità con quanto già previsto dai precedenti decreti.
Nel messaggio l’Inps precisa che l’articolo 9 del decreto-legge n. 157/2020 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 1000 euro per i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 137/2020. Pertanto, l’Istituto provvederà automaticamente a corrispondere l’indennità una tantum per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- Lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo.
L’Inps specifica, poi, i termini di presentazione delle relative domande considerando che il decreto Ristori quater ha fissato i termini di presentazione delle istanze per accedere alle indennità previste e ha anche riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020.
Entro il 15 dicembre 2020 potranno essere richieste le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 dell’art. 9 del decreto-legge n. 157/2020, il cui rilascio del nuovo servizio telematico utile all’inoltro delle domande verrà comunicato appositamente dall’Istituto. Stesso termine viene previsto per le indennità di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 104/2020.
Entro il 18 dicembre si potrà presentare domanda per le indennità di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 137/2020.
Fonte: Inps
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