Possibilita’ di repechage con il trasferimento del lavoratore. Nelle motivazioni per cui è possibile trasferire il lavoratore è contemplata quella secondo cui in mancanza di una determinata posizione lavorativa, dovuta anche all’attuale emergenza sanitaria, e qualora il datore di lavoro fosse indeciso se porre fine al rapporto di lavoro può valutare la possibilità di cambiare la sede di lavoro del dipendente. Il trasferimento è soggetto ad una serie di condizioni, riconducibili all’Art.2103 del codice civile in base al quale il trasferimento può essere disposto per comprovate esigenze lavorative, organizzative e tecniche.
Il trasferimento implica lo spostamento del lavoratore da un’unità produttiva dell’azienda ad un’altra o una frazione essenziale di essa. Alla luce di quanto detto e in virtù dell’attuale disciplina che blocca i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad applicare una politica di repechage ovvero verificare che nella propria azienda non ci sia una posizione lavorativa che il lavoratore profittevole non possa occupare e tale verifica può essere estesa anche a unità produttive diverse da quella in cui il dipendente è addetto, attuando cosi il trasferimento.
La recente giurisprudenza e la Corte di Cassazione si sono espresse uniformi a questa possibilità ritenendo illegittima l’intimazione di licenziamento senza aver prima verificato la fattibilità del cambio sede per la risorsa.
Possibilita’ di repechage con il trasferimento del lavoratore

