Portabilità quote tfr ad altro fondo. L’INPS ha pubblicato la circolare n. 413 del 2020 per fornire chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.
L’art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 cc.
Tale Fondo costituito presso l’INPS consente ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al coma 756, secondo quanto previsto dal codice civile.
il versamento del contributo al Fondo avviene mensilmente ad opera del datore di lavoro del settore privato che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti.
Il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale, di conseguenza le quote di TFR versate sottostanno al principio di indisponibilità, fermo restando le ipotesi di pagamento anticipato delle quote nei casi e limiti previsti dalla normativa.
Per queste ragioni si ritiene che l’istituto della portabilità delle quote pregresse di TFR non trovi applicazione quando accantonate nel Fondo di Tesoreria.
L’istituto della portabilità è disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs n. 252/2005 delimitando il campo di applicazione alle forme pensionistiche complementari, precisando che, una volta trascorsi due anni dalla data di adesione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica.
Esercitando la predetta facoltà il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta.
L’ordinamento prevede, quindi, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare, consentendo agli iscritti di scegliere il fondo di previdenza complementare di destinazione. Non prevede, però, la medesima possibilità di trasferimento per le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al Fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.
Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta disciplinata. Di conseguenza le richieste di portabilità non potranno essere accolte.
Fonte: INPS
Portabilità quote tfr ad altro fondo.

