Riguardo alla gestione dei piani, restano fermi il divieto di monetizzazione del credito welfare (fatta salva l’eccezione del residuo derivante dalla conversione del premio di risultato, da assoggettare a imposizione ordinaria), il divieto di sostituire elementi retributivi ordinari con utilità in natura e l’inammissibilità di utilizzare il welfare come incentivo individuale legato alla performance.
Il quantum dei beni e servizi “detassati” deve, infine, mantenersi ragionevole e proporzionato rispetto alla retribuzione ordinaria, sicché un’evidente sproporzione si porrebbe in contrasto con i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale.
Fonte: Edotto
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