Periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Sulla base di quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo, per l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1152, il periodo di prova nei rapporto di lavoro a tempo determinato dovrà essere stabilito in modo proporzionale rispetto alla durata del contratto e anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
La sopracitata direttiva comunitaria prevede che il periodo di prova non debba superare il limite massimo di sei mesi, ad eccezione dei casi in cui la durata maggiore è giustificata dalla natura dell’impiego o nell’interesse del lavoratore. In aggiunta, anche le assenze durante il periodo di prova prolungano tale periodo in modo proporzionale. La Direttiva Comunitaria, inoltre, prevede che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto ad un nuovo periodo di prova.
In particolare, tra le varie disposizioni presenti nella bozza del decreto legislativo, l’articolo 7 ribadisce che, ove previsto, deve essere la contrattazione collettiva a determinare il calcolo e la durata del periodo di prova per il tempo determinato entro il limite massimo di sei mesi.
Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

