Patto di prova: nullo con mansioni generiche. Nel rapporto di lavoro le parti possono accordarsi verso la statuizione di una clausola accessoria, patto di prova, da apporsi in forma scritta pena nullità della stessa ex. Art 2096 c.c., con la quale le parti contrattuali sperimentano la reciproca convenienza del contratto. Qualora questi presupposti manchino di fatto il patto di prova sarà nullo, con conseguente, automatica e immediata, assunzione definitiva del lavoratore.
La recente sentenza n. 4949 del 17 gennaio 2023 della corte di appello di Roma ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal momento del licenziamento fino a quello del termine apposto nel contratto a tempo determinato, in quanto le mansioni alle quali era stato posto il dipendente erano troppo vaghe, richiamando di fatto la qualifica di “addetta a negozi e filiale di esposizioni”, che seppur presente nella contrattazione collettiva lascia troppo vaghe le mansioni specifiche sulle quali basarsi per valutare la competenza del dipendente. La corte rileva che la non specificità della mansione si può notare anche dal fatto che sotto la voce assegnata rientrino una serie di attività estremamente diverse l’una dall’altra: l’addetto alle pulizie, il commesso, l’aiutante commesso, l’addetto alle vetrine, l’addetto alla cassa.
Patto di prova: nullo con mansioni generiche.

