Cambierà la sicurezza nei cantieri e nell’edilizia? Primo ottobre: si parte. La patente a crediti entra nei cantieri e lo strumento normativo punta a cambiare l’operatività del settore. Ci riuscirà?
Istituita con il decreto 18 settembre n.132- 2024 la patente riguarda la regolamentazione del lavoro nel settore edile: occhi puntati alla formazione continua e all’aggiornamento professionale di tutti gli operatori coinvolti.
Il sistema dei “crediti” potrebbe essere assimilato, secondo il legislatore, “a quello già adottato in altri ambiti per i quali si prevede l’accumulo di punti ai fini del miglioramento della propria formazione”.
Un meccanismo induttivo.
Garantire l’aggiornamento di conoscenze e competenze di chi opera nell’edilizia, settore interessato alle innovazioni tecnologiche e alle normative sulla sicurezza.
La prevenzione dei rischi
Il punto è che bisogna ridurre il rischio di incidenti sul lavoro, l’edilizia deve migliorare e diventare un po’ più sostenibile e sicura.
Il numero di incidenti in Italia è alto, in cronaca spesso campeggiano fatti gravi.
Le fonti di riferimento
Prima di definire gli obblighi e gli adempimenti connessi alla patente, facciamo un breve accenno alle fonti normative che hanno supportato l’introduzione del meccanismo.
Al riguardo, deve menzionarsi l’articolo 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56) con cui si è provveduto alla rettifica dell’articolo 27 del Decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 9 aprile 2008, n. 81.
La sua modifica ha sancito l’introduzione del sistema all’interno della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definendone i tratti principali che saranno accuratamente disciplinati all’interno del provvedimento istitutivo della Patente.
Il decreto è il n. 132 del 18 settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre scorso. L’entrata in vigore è prevista il 1° ottobre 2024.
Modalità di rilascio della patente
Per quanto concerne il funzionamento della patente, il riferimento è all’interno della Circolare n. 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
All’Ispettorato il compito di definire i diversi profili applicativi relativi al rilascio e alla gestione della Patente.
I soggetti interessati
Secondo l’articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, i soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, co.1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Stando alla previsione, saranno obbligati al possesso le imprese e i lavoratori autonomi operanti all’interno dei cantieri, mentre dovranno considerarsi esclusi coloro che effettuano semplici forniture oppure prestazioni di natura intellettuale.
Per i lavoratori autonomi, è questo il caso, sarà fondamentale il parametro di riferimento della “presenza fisica” all’interno dei cantieri.
I requisiti per avere accesso: la presentazione della domanda
Per l’ottenimento della Patente, sarà necessario presentare apposita istanza attraverso il portale dell’Ispettorato del Lavoro che provvede al rilascio ai predetti soggetti, in formato digitale, che dovranno munirsi di SPID personale o CIE.
La domanda potrà essere presentata oltre che dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche dai soggetti individuati dalla Legge n. 12/1979. (Consulenti del Lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Da quest’ultima dovrà risultare il possesso di alcuni requisiti. Di seguito un estratto dell’’articolo 1 del Decreto istitutivo (n.132 del 2024), che ne riporta una completa elencazione:
– Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
– Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
– Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
– Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
– Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come chiarito nella circolare dell’INL, “il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000”. (in allegato il modello in questione).
Il rilascio della patente a crediti
“Al termine della procedura, la patente sarà resa disponibile sul portale in formato digitale.
Al suo rilascio, si attribuirà un punteggio di 30 crediti che potrà essere incrementato fino ad un massimo di 100.
I criteri di attribuzione di questi ultimi sono previsti dall’art. 5 del medesimo decreto che, in linea generale, prevede la presenza di alcuni requisiti legati sia alla storicità dell’azienda che alle sue attività di formazione o investimento (per un riferimento specifico vedi Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024).
A tal proposito, l’INL, precisa che la richiesta di attribuzione sarà possibile solo “ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica”, che sarà presto oggetto di notizia dello stesso Istituto.
All’interno della patente, verranno inoltre indicate alcune importanti informazioni, tra cui i dati identificativi della persona (imprenditore individuale, lavoratore autonomo o persona giuridica), il punteggio attribuito al momento del rilascio e gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi o di sospensione.
I provvedimenti dell’Ispettorato
La revoca e la sospensione della patente.
“Se al momento della presentazione della domanda verranno presentate false dichiarazioni, l’INL provvederà alla revoca stando a quanto precisato al co.4 dell’art. 27 del Decreto n. 81/2008.
Potrà essere nuovamente richiesta solo al termine dei 12 mesi dal provvedimento dell’Ispettorato”.
Sempre in riferimento all’articolo, al verificarsi di infortuni dai quali derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL potrà avvalersi della decisione di sospendere, cautelativamente, la patente fino ad un massimo di 12 mesi, un provvedimento al quale sarà però possibile promuovere ricorso.
Al pari dell’incremento, ai possessori della patente potranno essere decurtati dei crediti in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi avverso loro emanati.
“La loro misura varia in base alla gravità del fatto commesso, partendo da un minino di 1 credito per omessa notifica di inizio lavori, fino ad un massimo di 20 punti per infortunio mortale di un dipendente a seguito di violazioni delle norme di sicurezza”.
“Nel caso in cui si possieda un punteggio inferiore ai 15 crediti, non sarà concessa la prosecuzione dei lavori ad esclusione di alcune attività di appalto o subappalto avanzate in misura maggiore al 30% rispetto al valore del contratto”.
Allo stesso modo, qualora si scenda al di sotto della soglia minima di crediti, sarà possibile procedere alle operazioni di recupero come previsto dall’art. 7 del Decreto Istitutivo.
Cambierà la sicurezza nei cantieri e nell’edilizia?
Primo ottobre: si parte.
Patente a crediti.